Art. 27.
(Poteri istruttori del Comitato parlamentare per la sicurezza nazionale).

      1. Nell'espletamento delle proprie funzioni, il Comitato parlamentare per la sicurezza nazionale procede al periodico svolgimento di audizioni del Presidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri facenti parte del CISN, del direttore generale del DIS e dei direttori dell'ISE e dell'ISI. Il Comitato può, altresì, ascoltare in audizione i soggetti appartenenti al contingente speciale di cui all'articolo 19, nonché ogni altro soggetto in grado di fornire elementi

 

Pag. 37

di informazione o valutazione ritenuti utili ai fini dell'esercizio del controllo parlamentare, ivi inclusi magistrati, rappresentanti delle autorità indipendenti, appartenenti alla pubblica amministrazione o alle Forze armate e di polizia e soggetti privati. Tutti i soggetti auditi sono tenuti a riferire, con lealtà e completezza, le informazioni in loro possesso concernenti le materie di interesse del Comitato.
      2. Il Comitato può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.
      3. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente alla trasmissione della documentazione richiesta ai sensi del comma 2, salvo che non rilevi, con decreto motivato per ragioni di natura istruttoria, la necessità di ritardare la trasmissione. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni del differimento vengano meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.
      4 Il Comitato può ottenere, da parte del CISN, del DIS, dei servizi di informazione e sicurezza e degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, informazioni di interesse, nonché copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti. Qualora la comunicazione di un'informazione o la trasmissione di copia di un atto o di un documento possano pregiudicare la sicurezza della Repubblica, i rapporti con Stati esteri, lo svolgimento di operazioni in corso o l'incolumità di fonti informative, collaboratori o appartenenti ai servizi di informazione e sicurezza, il destinatario della richiesta oppone l'esigenza del segreto al Comitato. Ove il Comitato ritenga di insistere nella propria richiesta, quest'ultima è sottoposta alla valutazione del Presidente del Consiglio dei ministri, che decide
 

Pag. 38

nel termine di trenta giorni se l'esigenza del segreto opposta sia effettivamente sussistente. In nessun caso l'esigenza del segreto può essere opposta o confermata in relazione a fatti eversivi dell'ordine costituzionale o a fatti costituenti i reati di cui agli articoli 285, 416-bis e 422 del codice penale. Il Comitato, qualora ritenga infondata la decisione del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero non riceva alcuna comunicazione nel termine prescritto, ne riferisce alle Camere per le conseguenti valutazioni politiche.
      5. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, al Comitato non può essere opposto il segreto d'ufficio, né il segreto bancario o professionale, fatta eccezione per il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. Quando informazioni, atti o documenti richiesti siano stati assoggettati al vincolo del segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto al Comitato.
      6. Il Comitato può effettuare accessi e sopralluoghi negli uffici di pertinenza del DIS e dei servizi di informazione e sicurezza, dandone preventiva comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, il quale può differirli qualora l'accesso agli uffici interferisca con operazioni in corso.
      7. Il Comitato può acquisire, in originale o in copia, atti, documenti o materiale che rivestano interesse per l'esercizio delle funzioni di controllo ad esso affidate e per i quali sussista un pericolo attuale e concreto di sottrazione, alterazione o distruzione. Le modalità di acquisizione sono definite dal Comitato in modo tale da non interferire con operazioni in corso da parte dei servizi di informazione e sicurezza.